“Impianto di videosorveglianza condominio” è una ricerca tipica quando in assemblea nasce il dubbio: serve l’unanimità oppure basta una maggioranza? La risposta è chiara nel Codice Civile: per installare un impianto sulle parti comuni la delibera è presa con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, co. 2 c.c.), come stabilito dall’art. 1122-ter c.c. Quindi, non serve l’unanimità.
C’è anche la privacy: cartelli ben visibili, informativa, tempi di conservazione contenuti e regole su chi può accedere ai filmati. L’assemblea approva l’opera, ma il trattamento va impostato in modo conforme (ruoli, base giuridica, misure tecniche).
In questa guida trovi quorum, verbali, riparto spese, differenza tra impianto condominiale e telecamera del singolo, obblighi privacy e checklist operative per evitare impugnazioni e sanzioni.

Per l’impianto di videosorveglianza condominio sulle parti comuni non serve l’unanimità. La delibera è valida con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio (art. 1122-ter in rinvio all’art. 1136, co. 2 c.c.). Restano obbligatori cartelli, informativa e regole privacy del Garante.


Problema comune Soluzione consigliata Norma di riferimento
Serve l’unanimità per installare l’impianto? No. Delibera con maggioranza degli intervenuti + metà del valore art. 1122-ter c.c. → art. 1136, co. 2 c.c.
Chi vede i filmati? Per quanto tempo? Ruoli, policy e tempi ridotti; accessi tracciati Garante Privacy – Videosorveglianza
Telecamera del singolo inquadra parti comuni Rischio illecito; adeguare inquadrature o rimuovere Provv. Garante 8/4/2010
Verbale carente → impugnazione O.d.g. specifico, quorum, ruoli privacy, tempi conservazione art. 1136 c.c.

Alfonso Nardolillo

Alfonso Nardolillo

Agente immobiliare – Fondatore di Casa e Campagna

Aiuto le persone a vendere, comprare e capire come orientarsi tra leggi, bonus e burocrazia immobiliare. Il mio blog nasce per rispondere a chi ha dubbi concreti.


  1. Che cosa disciplina l’art. 1122-ter c.c.
  2. Maggioranza necessaria: come si calcola in pratica
  3. Perché non serve l’unanimità
  4. Telecamera del singolo vs impianto condominiale
  5. Privacy: cartelli, informativa, tempi di conservazione
  6. Accesso ai filmati e ruoli (amministratore, incaricati)
  7. Spese: installazione, gestione, ripartizione
  8. Checklist assembleare + modelli utili
  9. Q&A rapide (FAQ)
  10. Conclusioni operative

1) Che cosa disciplina l’art. 1122-ter c.c.

L’art. 1122-ter c.c. prevede che le deliberazioni per installare impianti di videosorveglianza sulle parti comuni siano approvate con la maggioranza di cui all’art. 1136, co. 2 c.c. Quindi l’assemblea può deliberare l’opera senza unanimità, a condizione di rispettare i quorum.
Fonte istituzionale: Gazzetta Ufficiale (testo coordinato) → art. 1122-ter e art. 1136, co. 2.

  • 1122-ter (videosorveglianza parti comuni)
  • 1136, co. 2 (maggioranza)

2) Maggioranza necessaria: come si calcola in pratica

La delibera è valida se:

  • voti favorevoli = maggioranza degli intervenuti in assemblea
  • e rappresentano almeno 500/1000 (metà del valore dell’edificio).

Tabella pratica — esempi di calcolo quorum

Scenario Condomini presenti Favorevoli minimi Millesimi favorevoli minimi Esito
Assemblea con 8 presenti su 12 (tot. 520/1000) 8 5 ≥ 500/1000 Delibera valida se raggiunti entrambi i requisiti
Presenti 6 su 10 (tot. 480/1000) 6 4 ≥ 500/1000 Delibera non valida (millesimi insufficienti)
Presenti 15 su 20 (tot. 700/1000) 15 8 ≥ 500/1000 Delibera valida
Avvertenza — Ricorda la differenza tra quorum costitutivi (per costituire l’assemblea) e quorum deliberativi (per approvare la delibera). Per l’impianto vale il deliberativo ex art. 1136, co. 2.

3) Perché non serve l’unanimità

Perché il legislatore ha inserito una maggioranza specifica nell’art. 1122-ter c.c., rimandando all’art. 1136, co. 2. La giurisprudenza ha confermato il principio: serve una maggioranza “rafforzata” (maggioranza dei presenti + 1/2 del valore), non l’accordo di tutti.
Effetto pratico: chi vota contro non può bloccare l’opera se la maggioranza è stata correttamente raggiunta, salvo impugnare per vizi procedurali (convocazione, ordine del giorno generico, carenza di motivazione, ecc.).

La giurisprudenza ha confermato l’impostazione del Codice: Cass. civ., ord. 11 maggio 2022, n. 14969 ha escluso la necessità dell’unanimità per l’impianto condominiale, ribadendo l’applicazione della maggioranza ex art. 1136, co. 2 c.c.
Resta ferma la possibilità di impugnazione per vizi della delibera.

Le delibere sono impugnabili entro 30 giorni (dalla comunicazione per gli assenti; dalla data per i dissenzienti) per vizi procedurali o sostanziali.
Riferimento: <a href=”https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.flagTipoArticolo=2&art.idArticolo=1137&art.idGruppo=140&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1″ target=”_blank” rel=”noopener”>art. 1137 c.c.</a>.

Riferimento utile — La Cassazione, ordinanza n. 14969 dell’11 maggio 2022 ha confermato che per l’impianto di videosorveglianza condominiale non è richiesta l’unanimità: è sufficiente la maggioranza prevista dall’art. 1136, co. 2 c.c.

4) Telecamera del singolo vs impianto condominiale

  • Impianto condominiale sulle parti comuni → serve delibera a maggioranza ex 1136, co. 2.
  • Telecamera del singolo che non riprende parti comuni (solo la propria porta/area esclusiva) → si esce dall’ambito della delibera, ma restano i limiti privacy: vietate riprese di spazi comuni o di terzi identificabili senza base giuridica idonea.
  • Se la telecamera del singolo riprende aree comuni o varchi condivisi, può integrare un trattamento illecito con richiesta di rimozione e sanzioni.

5) Privacy: cartelli, informativa, tempi di conservazione

Base giuridica del trattamento — Il condominio tratta le immagini in base all’art. 6, par. 1, lett. f GDPR (“legittimo interesse”), purché l’interesse alla sicurezza sia bilanciato con i diritti dei soggetti ripresi. È buona prassi documentare tale bilanciamento in un registro privacy.

Il Garante Privacy richiede:

  • Cartelli prima dell’area ripresa con info sintetiche e riferimenti al Titolare del trattamento (condominio), oltre a informativa estesa disponibile.
  • Tempi di conservazione — Il periodo ordinario è di 24–72 ore, salvo esigenze specifiche di sicurezza o festivi che giustifichino un’estensione. Ogni prolungamento deve essere motivato nel registro trattamenti.
    Riferimenti ufficiali:
    – <a href=”https://www.garanteprivacy.it/temi/videosorveglianza” target=”_blank” rel=”noopener”>Tema “Videosorveglianza” – Garante Privacy</a>
    – <a href=”https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10048943″ target=”_blank” rel=”noopener”>Provv. 6 giugno 2024, docweb 10048943</a>.
  • Limitazione delle inquadrature: solo aree necessarie; nessuna ripresa di luoghi di lavoro per controllo a distanza dei dipendenti, né di spazi privati.
    Riferimenti istituzionali:
  • Tema “Videosorveglianza” – Garante: https://www.garanteprivacy.it/temi/videosorveglianza
  • Provvedimento generale 8/4/2010
  • Provv. 6/6/2024
Errore da evitare — Cartelli “generici” o senza Titolare/contatti e policy inesistente. Le sanzioni sono concrete e gli interessati possono accedere ai dati.
Attenzione — La registrazione audio non rientra tra i trattamenti leciti di videosorveglianza condominiale. Nei luoghi di lavoro si applica anche l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), che vieta controlli a distanza senza accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato.

6) Accesso ai filmati e ruoli (amministratore, incaricati)

  • Titolare del trattamento: il condominio (rappresentato dall’amministratore).
  • Responsabili/ incaricati: fornitore impianto/maintenance e soggetti che accedono ai filmati per finalità di sicurezza.
  • L’accesso deve essere tracciato, con policy che definisce chi, quando e perché può visionare/estrarre copie.
    Riferimenti: Garante – tema “Videosorveglianza” e provvedimenti collegati.
Checklist accessi: nomina responsabile esterno; log accessi; tempi conservazione; canale richieste interessati; cifratura/credenziali forti; test periodici.

7) Spese: installazione, gestione, ripartizione

  • Installazione: in linea generale, riparto per millesimi salvo diversa previsione regolamentare.
  • Gestione/manutenzione: costi ricorrenti (manutenzione, software, storage, cartelli) ripartiti come sopra.
  • Deroghe: possibili se regolamento contrattuale o delibera conforme prevede criteri diversi e ragionevoli rispetto al beneficio.

Tabella pratica — voci di costo indicative

VoceUna tantumRicorrenteNote operative
Telecamere/centrale/NVRSìNoScelta tecnica coerente con aree e luce
Cartelli informativiSìNoAggiorna se cambiano Titolare/contatti
Storage/backupNoSìRetention minima necessaria
Manutenzione/assistenzaNoSìNomina responsabile esterno
Compliance privacyNoSìPolicy, registro trattamenti, log accessi
Alfonso Nardolillo

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8) Checklist assembleare + modelli utili

Prima della convocazione:

  1. Planimetria delle aree da coprire; elenco punti camera; angoli di ripresa evitando spazi privati.
  2. Bozza cartelli e informativa; schema tempi di conservazione.
  3. Stima costi e riparto; proposta nomina responsabile esterno (manutenzione/NVR).

Ordine del giorno (Esempio):

  • “Installazione impianto di videosorveglianza sulle parti comuni ex art. 1122-ter c.c.;
    definizione caratteristiche tecniche; approvazione spesa e riparto;
    misure privacy (cartelli, tempi conservazione, policy accesso);
    nomina responsabile esterno; delibera ai sensi dell’art. 1136, co. 2 c.c.”

Verbale — elementi chiave: quorum presenti, conteggio millesimi favorevoli, punti tecnici approvati, policy privacy, nomine e scadenze.

🧠 Consiglio pratico firmato Casa e Campagna

Inserite nel verbale tre allegati: (1) planimetria con i campi visivi, (2) policy di accesso ai filmati con tempi di conservazione, (3) modello di cartello informativo con contatti del Titolare. Così riducete rischi di impugnazione e sanzioni privacy.

Esempio reale — Assemblea con 14 presenti (670/1000): favorevoli 8 (520/1000). Delibera valida (maggioranza intervenuti + ≥ 500/1000). L’amministratore approva cartelli e retention 72 ore, nomina il manutentore come responsabile esterno e apre un registro accessi.

9) Q&A rapide (FAQ)

Serve l’unanimità?
No. Basta la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio (1122-ter → 1136, co. 2).

Inquadrare la strada è consentito?
Solo se strettamente necessario e senza identificare persone non pertinenti. Preferisci inquadrature interne e cartelli ben visibili.

Chi può vedere i filmati?
Solo i soggetti autorizzati dal Titolare (condominio). Gli accessi vanno tracciati.

Per quanto tempo si conservano i dati?
Periodo limitato e proporzionato. Se si prolunga, motivazione specifica e verifica con il Garante nei casi previsti.

Il singolo può mettere una telecamera senza delibera?
Sì, purché non riprenda parti comuni o terzi identificabili. Se inquadra aree comuni, si espone a contestazioni.

Alfonso Nardolillo

Alfonso Nardolillo

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🔎 Approfondimento utile: Assemblea condominiale deserta? Cosa fare

Conclusioni operative

  • Non serve unanimità: per l’impianto di videosorveglianza condominio basta la maggioranza ex art. 1136, co. 2.
  • Verbalizza bene: quorum, campi visivi, cartelli, tempi, ruoli.
  • Privacy a prova di contestazione: policy accessi, log, conservazione minima.
  • Riparto spese: per millesimi salvo diverso titolo/regolamento.
  • Prevenzione: allega planimetria riprese e modello cartello al verbale; incarica formalmente il manutentore.

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