Donazione immobile: tutto quello che devi sapere.
Nel mio lavoro di agente immobiliare mi capita spesso di imbattermi in immobili la cui provenienza e da DONAZIONE dal padre al figlio e con questa breve lettura è giusto che vi informi di cosa sia questa forma di contratto in modo che possiate valutare bene i suoi aspetti evitandovi di finire in situazioni spiacevoli. In questo articolo parlerò nello specifico della donazione di immobili.
Definizione
La donazione è un contratto definito dall’art 769 c.c. con cui una parte, per spirito di liberalità, dispone in favore di un’altra un diritto o assume, verso la stessa, un obbligo. La donazione quindi si caratterizza per il fatto che un soggetto, volontariamente e senza alcun obbligo giuridico che lo vincoli, voglia arricchirne un altro.
Vista la natura del trasferimento può fare donazione chi è ritenuto capace di disporre dei propri beni, mentre è ritenuto incapace chi non ha ancora compiuto la maggiore età, chi è stato dichiarato inabile o interdetto.
Si tratta di un vero e proprio contratto con implicazioni patrimoniali molto importanti e pertanto deve essere concluso per atto pubblico davanti ad un notaio e con la presenza di testimoni.
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Requisiti dell’atto di donazione immobiliare
Il donante, ovvero cho dona l’immobile, deve prestare attenzione a quello che sottoscrive, avendo l’obbligo dichiarare nell’ atto di donazione che i dati e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto, è necessario specificare anche l’esatta localizzazione e la destinazione d’uso, inoltre deve indicare le eventuali licenze, concessioni edilizie, etc etc.
Tipi di donazione
Nel momento in cui il donatario decide di donare un immobile gli si aprono due scenari diversi tra cui scegliere:
– donazione diretta: è quella che si realizza, quando un soggetto dona un immobile a un altro;
– donazione indiretta: si ha invece, quando ad esempio, un genitore acquista un immobile utilizzando il denaro proprio e poi lo intesta la figlio.
Mi capita spesso di leggere atti in cui il donante abbia anche gravato di un onere l’immobile donato ad un figlio o parente, ad esempio il prestare assistenza al donante fino a quando il donatario sarà in vita, quest’ ultima si chiama donazione modale.
La revocazione
Quello che molti miei clienti, per fortuna o sfortuna, non sanno è che la donazione può essere revocata e perché ciò avvenga devono verificarsi due condizioni:
- Per ingratitudine del donatario, quando cioè il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi verso il donante o il suo patrimonio.
- Per sopravvenienze dei figli, quando cioè il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne dopo la donazione.
La regola generale della donazione è che una volta che essa si è perfezionata, non può essere revocata su iniziativa del donante. Per questo motivo la legge richiede, ai fini della revocazione di una donazione, di motivazioni importanti come l’ingratitudine, o la sopravvenienza di figli. In quest’ultimo caso infatti la legge tutela il patrimonio di famiglia in vista della futura successione dei figli che magari al tempo della donazione non erano ancora nati.
Spesso capita anche che un soggetto per sfuggire ai suoi creditori, doni un immobile ad un .figlio. Bene, sappiate che l’azione revocatoria della donazione può essere fatta anche dai creditori del donante se ritengono che l’atto gli abbia arrecato un danno perché magari avrebbero potuto soddisfarsi con quel bene.
Così come il testamento anche la donazione può essere impugnata da parte degli eredi legittimari, da parte, cioè, di quelle categorie di eredi che possono vantare un diritto ad una quota dell’eredità del donante.
Il nostro ordinamento, infatti, riserva ai “legittimari”, cioè il coniuge, i figli e ascendenti del defunto, una quota di eredità detta “legittima” della quale non possono essere privati.
Se una di queste figure ritiene di essere stato privato o semplicemente lesa della sua quota di legittima per effetto di una o più donazioni effettuate in vita dal genitore a favore di altri soggetti (che siano altri legittimari o non), in via giudiziale può far valere il proprio diritto all’ottenimento dell’intera quota di legittima a lui spettante mediante un’apposita azione giudiziaria, chiamata azione di riduzione. L’azione di riduzione va proposta dopo la morte del donante e contro il donatario, e se questi ha ceduto a terzi l’immobile che aveva ricevuto in donazione, il legittimario (solo se ed in quanto il donatario non abbia altri beni sui quali soddisfare le proprie ragioni) può esercitare l’ azione di restituzione, ovvero puòchiedere ai successivi proprietari la restituzione del bene.
La prescrizione
Tutte le azioni che ho indicato sopra sono soggette a termini di prescrizione:
– l’azione revocatoria proposta dal donante per ingratitudine si prescrive in 1 anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione;
– l’azione revocatoria per sopravvenienza di figli si prescrive in 5 anni dal giorno della nascita del figlio o dalla notizia dell’esistenza del figlio o dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale;
– L’azione revocatoria dei creditori del donante si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto;
– l’azione di riduzione degli eredi legittimari si prescrive in 10 anni dalla morte del donante;
– l’azione di restituzione degli eredi legittimari si prescrive trascorsi 20 anni dalla donazione. Il termine di prescrizione viene sospeso però nel caso in cui gli eredi notifichino e trascrivano un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Naturalmente il diritto ad opporsi alla donazione è anche rinunciabile ed è quello che spesso richiedono alcuni privati che acquistano un bene pervenuto per successione o anche alcune banche in caso di concessione di mutuo.
Per finire diciamo la donazione non sempre è preferibile e qualora vi sia si può stare tranquilli solo dopo che siano passati 20 anni dalla donazione e non vi sia stata alcuna opposizione da parte degli eredi legittimari.